IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,  e  successive  modificazioni,   istitutivo   del   servizio   di
riscossione  dei  tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici, emanato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  della
predetta legge n.  657 del 1986;
 Visto  l'articolo  3  del decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988, concernente l'istituzione della  Commissione  consultiva
del servizio di riscossione dei tributi;
 Visti  i  decreti  del  Ministro delle finanze del 30 novembre 1994,
registrati alla Corte dei conti in data 4 gennaio 1995, con  i  quali
sono  state stabilite le misure delle commissioni, dei compensi e dei
rimborsi spese  per  ciascun  ambito  territoriale  del  servizio  di
riscossione;
 Visto  l'articolo  61,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, il quale prevede che  la  revisione  delle
commissioni,   dei   compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  al
concessionario e' determinata, con periodicita' biennale per  ciascun
ambito  territoriale,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
programmazione  economica, tenuto conto anche del tasso di inflazione
programmato dal governo  per  il  biennio  successivo  nonche'  delle
eventuali  modifiche  alle  condizioni  originarie  della concessione
conseguenti ad intervenute modifiche normative;
 Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.
669,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n.
30, il quale oltre  a    confermare,  per  l'anno  1997,  i  compensi
stabiliti, per ciascuna concessione, con i decreti del Ministro delle
finanze 30 novembre 1994, dispone che entro il 31 dicembre 1997 siano
stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione,
anche  per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia
nei commi 2 e 3 sia nel comma 8  dell'articolo  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
 Visto  che  i  compensi  da  attribuire  a ciascuna concessione sono
articolati, ai sensi dell'articolo  61,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 43 del 1988, in: a) una commissione
per la riscossione dei versamenti diretti;  b)  un  compenso  per  la
riscossione  delle  somme iscritte a ruolo; c) un compenso aggiuntivo
per la riscossione delle somme iscritte  a  ruolo  riscosse  dopo  la
notifica  dell'avviso  di  mora;  d)  un  compenso in cifra fissa per
abitante servito, differenziato per ogni ambito;
 Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 237, che dispone, tra l'altro, che per i compensi ai concessionari
per  la  riscossione delle entrate di cui all'articolo 2 dello stesso
decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
61,  comma  3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1988;
 Visto l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il quale  dispone  che  per  la  riscossione  dei  versamenti
diretti   effettuati   mediante   versamento   unitario,   spetta  ai
concessionari la commissione prevista al citato articolo 61 comma  3,
lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988,  tenendo  altresi'  conto  di  ciascun  modulo  di   versamento
presentato   dal   contribuente,   dell'ammontare   complessivo   dei
versamenti gestiti dal sistema, della tipologia  delle  operazioni  e
del   costo   del   servizio,  sentita  l'associazione  di  categoria
interessata;
 Considerato che alla luce delle modifiche normative  introdotte  dai
predetti   decreti   legislativi,   ed  in  particolare  dal  decreto
legislativo n. 241 del 1997, si  rendera'  necessaria  una  revisione
della  misura del compenso di cui al menzionato articolo 61, comma 3,
lettera a) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del
1988,  con  effetto  a decorrere dall'entrata in funzione - una volta
emanate le dovute  disposizioni  attuative  -  dei  nuovi  regimi  di
versamento;
 Considerato  che a compimento dell'iter procedurale di revisione del
compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a) del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1988, sara' comunicata ai
concessionari  del  servizio  di  riscossione  la  nuova  misura  del
compenso  stesso,  anche  ai  fini  dell'esercizio  della facolta' di
recesso disciplinata dall'articolo  18  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988;
 Ritenuto di dover comunque procedere, allo stato di attuazione della
legislazione  vigente, alla revisione delle commissioni, dei compensi
e dei rimborsi spese  spettanti  agli  agenti  della  riscossione,  a
decorrere  dal  1  gennaio 1998 ed a valere per il biennio 1998-1999,
per ciascun ambito territoriale;
 Visti i pareri della Commissione  consultiva,  n.  222,  reso  nelle
adunanze  del  12,  19  e  22  novembre  1996, n. 222-bis, reso nelle
adunanze del 6 e 13 maggio 1997 e n. 169, reso  nell'adunanza  del  1
agosto 1997;
 Considerato  che  la  Commissione  consultiva  nel  citato parere n.
222-bis  ha  tracciato   le   linee   guida   del   procedimento   di
rideterminazione   dei  compensi  ex  articolo  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del  1988,  evidenziando  che  tale
determinazione  potrebbe  attuarsi attraverso un intervento mirato al
calcolo di un nuovo  compenso  in  cifra  fissa,  atteso  che  questo
particolare  compenso  si  distingue  per  la  sua  flessibilita' che
consente di tener conto delle  eterogeneita'  che  contraddistinguono
gli ambiti territoriali;
 Ritenuto   che   tale   scelta  possa  essere  condivisa  in  quanto
rispondente al fine  precipuo  indicato  dalla  norma,  che  consiste
nell'assicurare  la  permanenza  dell'equilibrio  economico  di  ogni
singola  gestione,  e  che  puo'  essere  raggiunto   attraverso   la
rimodulazione  del  compenso  in  cifra fissa, differenziato per ogni
ambito territoriale;
 Considerato  che  per  tali  ragioni,  e  per quelle precedentemente
indicate, non si ritiene, col presente decreto,  di  dover  procedere
alla  modifica  dei compensi di cui all'articolo 61, comma 3, lettere
a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del
1988,  nonche'  del rimborso delle spese delle procedure esecutive di
cui al comma 4 dello stesso articolo 61;
 Vista la relazione della Direzione Centrale per la  Riscossione  del
16  settembre  1997,  n.  I/2/3403/1997, con la quale si evidenzia la
struttura del procedimento di calcolo del compenso in cifra fissa  di
cui  all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del  1988,  elaborata  alla  luce  del  citato
parere  n. 222-bis della Commissione consultiva, rispetto al quale la
Direzione stessa ha pero' reputato di dover operare delle  modifiche,
anche  significative,  necessarie  sia per contemperare le risultanze
contabili con le vincolanti  indicazioni  legislative,  sia  per  far
tendere  le  imprese  del  settore  verso  comportamenti virtuosi che
garantiscano al sistema, nel suo complesso, il raggiungimento di piu'
elevati livelli di efficienza  nella  gestione  e  di  efficacia  nei
risultati, nonche' il contenimento degli squilibri evidenziati;
 Visto  l'ulteriore  parere n. 188, reso dalla Commissione consultiva
nell'adunanza del 26 settembre 1997, in  merito  al  procedimento  di
rideterminazione  dei  compensi  di  cui alla citata relazione del 16
settembre 1997, con il quale l'Organo consultivo si e' orientato  non
negativamente nei riguardi della proposta della Direzione, formulando
peraltro alcune osservazioni, esposte in dettaglio nella nota tecnica
allegata  al  parere,  in  merito  alle  quali  viene sottolineata la
necessita'  di  chiarimenti  in  sede  di  motivazione  dei  relativi
provvedimenti;
 Ritenuto  doveroso,  anche  alla  luce  della  predetta richiesta di
chiarimenti, ed in ottemperanza al generale  obbligo  di  motivazione
dei   provvedimenti  amministrativi,  evidenziare  analiticamente  le
ragioni ed i presupposti alla base del criterio adottato, nonche'  le
concrete scelte metodologiche operate in sede di rideterminazione del
compenso  di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
 Considerato che nella determinazione dei nuovi compensi, oltre  agli
elementi  indicati al citato comma 8 dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si deve tener  conto,  ai
sensi  del  comma  3  dello  stesso  articolo  61,  dei costi medi di
gestione a livello nazionale rapportati ad ogni  concessionario  o  a
gruppi  di  concessionari similari, tenendo comunque conto del numero
degli  sportelli,  del  costo  aggiuntivo  del  personale   mantenuto
obbligatoriamente   in   servizio,   ove  tale  personale  ecceda  le
necessita' operative riconosciute  alla  concessione,  dell'ammontare
globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo
di   operazioni,   dell'indice   di   morosita'   e   di   quello  di
inesigibilita';
 Considerato  che  la  Direzione  Centrale  per  la  Riscossione   ha
provveduto  a rideterminare il compenso in cifra fissa per il biennio
1998-1999, procedendo ad una parziale ricostruzione dei dati relativi
ai conti economici  forniti  dai  concessionari  con  le  rilevazioni
quadrimestrali,  avendo  come imprescindibile punto di riferimento il
predetto articolo 61, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 del 1988, per il quale la remunerazione del servizio
di  riscossione viene determinata sulla base dei dati di redditivita'
media e dei costi medi di gestione, ed applicando i necessari fattori
correttivi   che  consentono  di  tenere  conto  delle  eterogeneita'
strutturali  che  caratterizzano   gli   ambiti   del   servizio   di
riscossione;
 Considerato che sulla base di tali criteri si e' provveduto in primo
luogo  a  rideterminare  ogni  singola  voce  dei  tre  aggregati che
compongono il complesso dei costi aziendali - formati dal  costo  del
personale,  dagli  altri  costi di gestione e dagli interessi passivi
derivanti dalle anticipazioni finanziarie  connesse  all'obbligo  del
non   riscosso  per  riscosso  -  intervenendo  sui  costi  effettivi
compatibilmente con i dati di costo e redditivita'  media  nazionale,
individuati  come  punto  di riferimento nel sistema di remunerazione
dei compensi dal citato articolo 61 del decreto del Presidente  della
Repubblica n.  43 del 1988;
 Considerato  che  a  tal  fine  si  e' tenuto conto del numero degli
abitanti residenti  per  ogni  provincia  (ambito),  individuando  un
indicatore, omogeneo per il complesso degli ambiti territoriali, dato
dal  numero  medio  di addetti effettivi in servizio per ogni 100.000
abitanti residenti nell'ambito di appartenenza;
 Considerato che dopo aver provveduto ad ordinare tale indicatore, e'
stato estratto il valore corrispondente alla mediana  nazionale,  che
consente la bipartizione della distribuzione, ed identifica un valore
medio che costituisce un punto di riferimento, ai sensi dell'articolo
61,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988;
 Ritenuto di dover riconoscere a tutte le aziende operanti in  ambiti
che  presentano  un  numero di addetti per 100.000 abitanti superiore
alla mediana nazionale, un numero  di  addetti  teorico  per  100.000
abitanti  pari  a quest'ultimo valore, dato quindi dal prodotto della
mediana nazionale  per  il  rapporto  tra  numero  degli  abitanti  e
100.000;
 Considerato  che  tale  procedimento  ha  consentito di riportare le
singole situazioni intorno al valore medio, e che il riferimento agli
abitanti consente di tenere implicitamente  conto  del  numero  degli
sportelli,  dimensionati  sulla  popolazione,  e rientra nella logica
della determinazione del  compenso  in  cifra  fissa,  spettante  per
ciascun abitante servito;
 Considerato  che  nel  procedimento  predetto si e' tenuto conto dei
costi aggiuntivi relativi al personale obbligatoriamente mantenuto in
servizio, indipendentemente dall'effettivo fabbisogno  operativo,  ai
sensi  degli  articoli 23, 122 e 123 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988;
 Considerato altresi' che in sede di determinazione del  costo  annuo
per  addetto,  una  volta  identificato  il  numero  medio di addetti
teorico per ogni concessionario, si e'  proceduto  a  determinare  un
costo  unitario  annuo,  in  relazione  a valori medi di riferimento,
posto che  i  singoli  ambiti  presentano  costi  annui  per  addetto
estremamente variabili;
 Ritenuto   di  dover  individuare  un  costo  unitario  medio  annuo
rapportando i costi del personale sostenuti dai singoli concessionari
alle  attivita'  che  tipicamente  caratterizzano  il   servizio   di
riscossione,  ossia  la  riscossione  tramite versamenti diretti e la
riscossione tramite ruolo;
 Considerato  che  a  tal  fine  sono  stati  analizzati i due indici
rappresentati dal rapporto tra il costo effettivo del personale ed il
carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione e  dal  rapporto
tra  il  costo  effettivo  del  personale  e  l'ammontare globale dei
versamenti diretti;
 Considerato che dopo aver ordinato tali indici, e' stata estratta la
mediana nazionale intorno alla quale si  e'  individuata  una  fascia
significativamente  ampia ove ricade un numero sufficientemente ampio
di ambiti, allo  scopo  di  meglio  rispecchiare  i  valori  medi  di
riferimento,  e  si  e'  quindi  proceduto  ad  estrarre i due valori
mediani relativi ai corrispondenti costi unitari annui del personale;
 Ritenuto che il costo  annuo  per  addetto  da  imputare  a  ciascun
concessionario deve ricavarsi da una ponderazione dei due costi annui
sopra  evidenziati  che  puo'  essere  effettuata  utilizzando i dati
relativi al numero  delle  operazioni  di  versamento  diretto  e  di
riscossione  spontanea  e  coattiva, applicando al suddetto numero il
fattore di ponderazione fornito dalla Associazione  di  categoria  in
base ai costi unitari per tipologia di operazione;
 Considerato  che  sulla  base dei dati forniti dalla Associazione di
categoria, il costo annuo per  addetto  derivante  dalla  riscossione
tramite  ruolo  ha  un  peso  pari  al 69%, mentre il costo annuo per
addetto  derivante  dalla  riscossione  tramite  versamenti   diretti
influisce per il 31%;
 Considerato   che   il   costo   annuo   per  addetto  da  applicare
indiscriminatamente  a  tutti  gli  ambiti,  indipendentemente  dalle
risultanze contabili, e' risultato pari a circa 94 milioni;
 Considerato  che  ai fini della determinazione del costo di gestione
teorico sono stati inclusi tutti i costi diversi da  quelli  relativi
al  personale  e  da quelli derivanti dall'onere per le anticipazioni
connesse all'obbligo del non riscosso per riscosso;
 Considerato che tali costi di gestione ammontano, per il sistema dei
concessionari, ad  oltre  750  miliardi  e  che  si  e'  ritenuto  di
rettificare  percentualmente  in maniera uniforme i costi di gestione
dichiarati dai concessionari stessi eccedenti  la  mediana  nazionale
(calcolata  sul  rapporto  Costi  di gestione/Ricavi totali), eccetto
quelli relativi agli ambiti gestiti da commissari governativi  stante
la particolare situazione afferente gli ambiti in cui operano;
 Ritenuto  che  per  la  determinazione dell'onere dell'anticipazione
teorico, ai fini del calcolo del compenso  di  cui  all'articolo  61,
comma  3,  lettera  d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988, non debba includersi una ordinaria incidenza media degli
interessi passivi connessi alle anticipazioni dei ruoli con  obbligo,
che  appare  adeguatamente  remunerata  dal  complesso  dei  compensi
previsti  dal  predetto  articolo  61,  ne'  si  ritiene   di   dover
riconoscere  integralmente  una  incidenza  eccezionale, in quanto si
reputa che il suddetto onere sia in parte imputabile ad  inefficienze
gestionali  delle  aziende  e  per la parte residuale sia da imputare
alle inefficienze e ritardi dell'Amministrazione;
 Considerato che a tal fine, si e' riconosciuto - dopo aver ricavato,
per  ogni  concessionario,  un  indicatore  dato  dal  rapporto   tra
Interessi passivi e Carico dei ruoli con obbligo ed avere estratto il
valore corrispondente alla mediana nazionale - un importo pari al 50%
dell'eventuale   eccedenza  del  valore  per  singolo  concessionario
rispetto al valore della mediana nazionale stessa;
 Considerato il valore del costo teorico complessivo riconosciuto per
singolo concessionario, dato dalla sommatoria dei costi del personale
teorico,  degli  altri  costi di gestione teorici e del teorico onere
dell'anticipazione, determinati nel modo sopra indicato;
 Considerato che i ricavi teorici  di  ogni  singolo  concessionario,
sono  stati  determinati  applicando  alla  somma  dei  costi teorici
predetti, un margine di profitto indifferenziato del  10%,  al  lordo
del  tasso  d'inflazione programmato per il biennio 1998-1999, inteso
come remunerazione media assicurata alla gestione caratteristica  del
servizio di riscossione, fatti salvi i casi in cui i ricavi effettivi
sono  superiori ai ricavi teorici, e per i quali non si e' effettuata
alcuna correzione;
 Ritenuto che per determinare i ricavi riconosciuti ad  ogni  singolo
concessionario, ai fini del compenso ex articolo 61, comma 3, lettera
d)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, debba
tenersi conto dei  fattori  ambientali  e  territoriali,  ponendo  un
limite ai ricavi stessi, individuato mediante il riconoscimento di un
ricavo  che  non  superi percentualmente il valore medio del rapporto
tra  i  ricavi  teorici  (costi  teorici  incrementati  del   margine
indifferenziato di profitto) e ricavi effettivi, utilizzando altresi'
idonei  fattori di correzione, che consentano di ponderare i vantaggi
e gli svantaggi derivanti dalla  diversa  composizione  relativa,  in
capo ad ogni singola concessione, dei ricavi rivenienti da operazioni
afferenti versamenti diretti ovvero iscrizioni a ruolo;
 Considerato  che il limite ai ricavi da riconoscere ai concessionari
e' stato individuato nella media troncata che,  rispetto  agli  altri
valori  di  tendenza centrale che considerano l'intero universo delle
aziende concessionarie, diminuendo il campo  di  variazione,  esclude
quegli   ambiti  che  presentano  valori  del  rapporto  notevolmente
distanti dai valori centrali, e che potrebbero dunque introdurre, nel
calcolo   dei   valori   medi,   elementi   distorsivi    scarsamente
rappresentativi del sistema dei concessionari;
 Considerato  che  i  fattori  di  correzione  relativi  alla diversa
composizione  dei  ricavi  da  riscossione  sono  stati   individuati
utilizzando  i  parametri  costituiti  dall'incidenza  dei ricavi sui
ruoli erariali sul carico di ruoli erariali  da  riscuotere  e  dalla
incidenza dei ricavi da versamenti diretti sui ricavi da ruoli;
 Ritenuto   di   dover   applicare  un  meccanismo  che  prevede  che
l'ammontare dei ruoli erariali riscossi  venga  aumentato  per  tutti
quegli ambiti che presentano un valore dell'indicatore "incidenza dei
ricavi da ruoli sui ruoli erariali" inferiore alla mediana nazionale;
 Considerato  che  il  correttivo  debba  essere  applicato in misura
integrale solo se  l'ambito  considerato  presenta,  contestualmente,
anche   un   valore  dell'altro  indicatore  inferiore  alla  mediana
nazionale, ovvero in  misura  percentualmente  inferiore  qualora  il
singolo concessionario presenti un'incidenza dei ricavi da versamento
diretto  sui  ricavi  da  ruolo  superiore alla mediana nazionale, in
ragione dell'esigenza di riconoscere le difficolta' della riscossione
da ruoli attraverso un adeguamento teorico dei ricavi stessi,  ma  in
misura  inferiore  per  quei  soggetti  che, avendo elevati ricavi da
versamenti  diretti  potrebbero  essere  indotti  a   trascurare   la
riscossione dei ruoli stessi;
 Considerato  che il secondo dei due correttivi opera nella direzione
di riconoscere come svantaggiati quegli ambiti che presentano  valori
dell'indicatore  stesso inferiori al valore medio nazionale e che per
tali  ambiti  i  valori  dei  ricavi  debbano  essere   rideterminati
rapportandoli ad una percentuale della mediana nazionale;
 Considerato  che, una volta individuato il valore dei ricavi teorici
riconosciuti con il procedimento sopra descritto, questo debba essere
confrontato con il valore dei ricavi prevedibili per ciascun anno del
biennio  1998-1999,  il  cui  ammontare   puo'   essere   individuato
nell'ammontare dei ricavi effettivi fatti registrare nell'anno 1996;
 Considerato  pertanto  che  il  valore  del  compenso in cifra fissa
teorico da assegnare ad ogni singola concessione,  e'  la  risultante
della  differenza  tra il valore dei ricavi riconosciuti ed il valore
dei ricavi prevedibili;
 Ritenuto peraltro che il compenso di cui all'articolo 61,  comma  3,
lettera  d)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 43 del
1988, deve fungere da  strumento  riequilibratore  dei  risultati  di
quelle gestioni che risentono di fattori esogeni non dipendenti dalle
capacita'  gestionali  e che quindi il tendenziale allineamento delle
singole gestioni  ad  un  livello  comune  di  redditivita'  su  base
nazionale  non  puo' presupporre il mero ristoro ripartito sulla base
degli squilibri gestionali, avente lo scopo di ripianare in  tutto  o
in parte le perdite subite;
 Atteso  che  a tal fine si e' reso necessario applicare agli importi
del  compenso  in  cifra   fissa   teorico,   un   limite   superiore
rappresentato  dalla  percentuale  di redditivita' dell'ambito che ha
ottenuto il miglior risultato gestionale, al netto  del  compenso  ex
articolo  61,  comma  3,  lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n.  43 del 1988, in tal modo garantendo che nessun  ambito
ottenga,  per la sola corresponsione del compenso in cifra fissa, una
redditivita'  maggiore  di  quella  conseguita  dall'ambito  con   la
redditivita' piu' alta senza il predetto compenso;
 Considerato   altresi'   che   gli   importi  del  compenso  di  cui
all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, da attribuire  alle  singole  concessioni,
risultanti  dall'applicazione della metodologia fin qui descritta, si
discostano in molti casi in  maniera  rilevante  rispetto  ai  valori
emergenti  dalla  precedente  determinazione del compenso stesso, sia
per le variazioni apportate all'iter procedurale, sia  per  il  tempo
trascorso dall'ultima determinazione;
 Considerato  che  il  fine  precipuo  indicato dalla norma impone di
assicurare,  in  sede  di  revisione  dei  compensi,  la   permanenza
dell'equilibrio economico di ogni singola gestione;
 Ritenuto  a  tal fine necessario prevedere un meccanismo graduale di
corresponsione del compenso nell'arco del  biennio  interessato,  per
evitare  che  le nuove misure dei compensi presentino, gia' dal primo
anno di  applicazione,  differenze  troppo  rilevanti  rispetto  alle
aspettative  degli  agenti  della riscossione, inevitabilmente basate
sulla misura dell'ultimo importo ricevuto;
 Ritenuto di poter operare in modo tale che per  il  primo  anno  del
biennio  considerato venga riconosciuta la meta' della differenza tra
il compenso previsto per il biennio precedente e quello previsto  per
il  biennio  a  venire, mentre nel secondo anno di applicazione venga
corrisposto il compenso determinato con la nuova metodologia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  per  l'ambito territoriale
costituito dalla provincia di Alessandria, la misura dei  compensi  e
dei  rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  e'  stabilita  nel  modo
seguente:
  a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo
0,30  per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un
massimo di L. 120.000;
  b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di  mora,  pari
all'1,00  per  cento delle somme riscosse, con un minimo di L.  5.000
ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
  c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al  3,65  per
cento delle somme riscosse;
  d)  compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L.
12.647 (lire dodicimilaseicentoquarantasette) per  il  1998  e  a  L.
13.181 (lire tredicimilacentottantuno) per il 1999.
 2.  Il  numero  degli  abitanti  serviti  e' quello risultante dagli
ultimi dati sulla popolazione  residente  pubblicati  dall'ISTAT  nel
bollettino  mensile  di  statistica agosto-settembre 1997, che per la
provincia di Alessandria risulta pari a n. 433.947 unita'.
 3. La misura del rimborso delle spese delle procedure  esecutive  e'
quella  determinata,  per i diversi adempimenti, in base alla tabella
approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia,  con
decreto  del  Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.