IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente l'istituzione della Commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 30 novembre 1994, registrati alla Corte dei conti in data 4 gennaio 1995, con i quali sono state stabilite le misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese per ciascun ambito territoriale del servizio di riscossione; Visto l'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale prevede che la revisione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti al concessionario e' determinata, con periodicita' biennale per ciascun ambito territoriale, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal governo per il biennio successivo nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative; Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale oltre a confermare, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con i decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, dispone che entro il 31 dicembre 1997 siano stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, in: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo; c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora; d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito; Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone, tra l'altro, che per i compensi ai concessionari per la riscossione delle entrate di cui all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Visto l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario, spetta ai concessionari la commissione prevista al citato articolo 61 comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata; Considerato che alla luce delle modifiche normative introdotte dai predetti decreti legislativi, ed in particolare dal decreto legislativo n. 241 del 1997, si rendera' necessaria una revisione della misura del compenso di cui al menzionato articolo 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, con effetto a decorrere dall'entrata in funzione - una volta emanate le dovute disposizioni attuative - dei nuovi regimi di versamento; Considerato che a compimento dell'iter procedurale di revisione del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sara' comunicata ai concessionari del servizio di riscossione la nuova misura del compenso stesso, anche ai fini dell'esercizio della facolta' di recesso disciplinata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Ritenuto di dover comunque procedere, allo stato di attuazione della legislazione vigente, alla revisione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli agenti della riscossione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 ed a valere per il biennio 1998-1999, per ciascun ambito territoriale; Visti i pareri della Commissione consultiva, n. 222, reso nelle adunanze del 12, 19 e 22 novembre 1996, n. 222-bis, reso nelle adunanze del 6 e 13 maggio 1997 e n. 169, reso nell'adunanza del 1 agosto 1997; Considerato che la Commissione consultiva nel citato parere n. 222-bis ha tracciato le linee guida del procedimento di rideterminazione dei compensi ex articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, evidenziando che tale determinazione potrebbe attuarsi attraverso un intervento mirato al calcolo di un nuovo compenso in cifra fissa, atteso che questo particolare compenso si distingue per la sua flessibilita' che consente di tener conto delle eterogeneita' che contraddistinguono gli ambiti territoriali; Ritenuto che tale scelta possa essere condivisa in quanto rispondente al fine precipuo indicato dalla norma, che consiste nell'assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione, e che puo' essere raggiunto attraverso la rimodulazione del compenso in cifra fissa, differenziato per ogni ambito territoriale; Considerato che per tali ragioni, e per quelle precedentemente indicate, non si ritiene, col presente decreto, di dover procedere alla modifica dei compensi di cui all'articolo 61, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonche' del rimborso delle spese delle procedure esecutive di cui al comma 4 dello stesso articolo 61; Vista la relazione della Direzione Centrale per la Riscossione del 16 settembre 1997, n. I/2/3403/1997, con la quale si evidenzia la struttura del procedimento di calcolo del compenso in cifra fissa di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, elaborata alla luce del citato parere n. 222-bis della Commissione consultiva, rispetto al quale la Direzione stessa ha pero' reputato di dover operare delle modifiche, anche significative, necessarie sia per contemperare le risultanze contabili con le vincolanti indicazioni legislative, sia per far tendere le imprese del settore verso comportamenti virtuosi che garantiscano al sistema, nel suo complesso, il raggiungimento di piu' elevati livelli di efficienza nella gestione e di efficacia nei risultati, nonche' il contenimento degli squilibri evidenziati; Visto l'ulteriore parere n. 188, reso dalla Commissione consultiva nell'adunanza del 26 settembre 1997, in merito al procedimento di rideterminazione dei compensi di cui alla citata relazione del 16 settembre 1997, con il quale l'Organo consultivo si e' orientato non negativamente nei riguardi della proposta della Direzione, formulando peraltro alcune osservazioni, esposte in dettaglio nella nota tecnica allegata al parere, in merito alle quali viene sottolineata la necessita' di chiarimenti in sede di motivazione dei relativi provvedimenti; Ritenuto doveroso, anche alla luce della predetta richiesta di chiarimenti, ed in ottemperanza al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, evidenziare analiticamente le ragioni ed i presupposti alla base del criterio adottato, nonche' le concrete scelte metodologiche operate in sede di rideterminazione del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Considerato che nella determinazione dei nuovi compensi, oltre agli elementi indicati al citato comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si deve tener conto, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 61, dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli, del costo aggiuntivo del personale mantenuto obbligatoriamente in servizio, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'; Considerato che la Direzione Centrale per la Riscossione ha provveduto a rideterminare il compenso in cifra fissa per il biennio 1998-1999, procedendo ad una parziale ricostruzione dei dati relativi ai conti economici forniti dai concessionari con le rilevazioni quadrimestrali, avendo come imprescindibile punto di riferimento il predetto articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, per il quale la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione, ed applicando i necessari fattori correttivi che consentono di tenere conto delle eterogeneita' strutturali che caratterizzano gli ambiti del servizio di riscossione; Considerato che sulla base di tali criteri si e' provveduto in primo luogo a rideterminare ogni singola voce dei tre aggregati che compongono il complesso dei costi aziendali - formati dal costo del personale, dagli altri costi di gestione e dagli interessi passivi derivanti dalle anticipazioni finanziarie connesse all'obbligo del non riscosso per riscosso - intervenendo sui costi effettivi compatibilmente con i dati di costo e redditivita' media nazionale, individuati come punto di riferimento nel sistema di remunerazione dei compensi dal citato articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Considerato che a tal fine si e' tenuto conto del numero degli abitanti residenti per ogni provincia (ambito), individuando un indicatore, omogeneo per il complesso degli ambiti territoriali, dato dal numero medio di addetti effettivi in servizio per ogni 100.000 abitanti residenti nell'ambito di appartenenza; Considerato che dopo aver provveduto ad ordinare tale indicatore, e' stato estratto il valore corrispondente alla mediana nazionale, che consente la bipartizione della distribuzione, ed identifica un valore medio che costituisce un punto di riferimento, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Ritenuto di dover riconoscere a tutte le aziende operanti in ambiti che presentano un numero di addetti per 100.000 abitanti superiore alla mediana nazionale, un numero di addetti teorico per 100.000 abitanti pari a quest'ultimo valore, dato quindi dal prodotto della mediana nazionale per il rapporto tra numero degli abitanti e 100.000; Considerato che tale procedimento ha consentito di riportare le singole situazioni intorno al valore medio, e che il riferimento agli abitanti consente di tenere implicitamente conto del numero degli sportelli, dimensionati sulla popolazione, e rientra nella logica della determinazione del compenso in cifra fissa, spettante per ciascun abitante servito; Considerato che nel procedimento predetto si e' tenuto conto dei costi aggiuntivi relativi al personale obbligatoriamente mantenuto in servizio, indipendentemente dall'effettivo fabbisogno operativo, ai sensi degli articoli 23, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; Considerato altresi' che in sede di determinazione del costo annuo per addetto, una volta identificato il numero medio di addetti teorico per ogni concessionario, si e' proceduto a determinare un costo unitario annuo, in relazione a valori medi di riferimento, posto che i singoli ambiti presentano costi annui per addetto estremamente variabili; Ritenuto di dover individuare un costo unitario medio annuo rapportando i costi del personale sostenuti dai singoli concessionari alle attivita' che tipicamente caratterizzano il servizio di riscossione, ossia la riscossione tramite versamenti diretti e la riscossione tramite ruolo; Considerato che a tal fine sono stati analizzati i due indici rappresentati dal rapporto tra il costo effettivo del personale ed il carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione e dal rapporto tra il costo effettivo del personale e l'ammontare globale dei versamenti diretti; Considerato che dopo aver ordinato tali indici, e' stata estratta la mediana nazionale intorno alla quale si e' individuata una fascia significativamente ampia ove ricade un numero sufficientemente ampio di ambiti, allo scopo di meglio rispecchiare i valori medi di riferimento, e si e' quindi proceduto ad estrarre i due valori mediani relativi ai corrispondenti costi unitari annui del personale; Ritenuto che il costo annuo per addetto da imputare a ciascun concessionario deve ricavarsi da una ponderazione dei due costi annui sopra evidenziati che puo' essere effettuata utilizzando i dati relativi al numero delle operazioni di versamento diretto e di riscossione spontanea e coattiva, applicando al suddetto numero il fattore di ponderazione fornito dalla Associazione di categoria in base ai costi unitari per tipologia di operazione; Considerato che sulla base dei dati forniti dalla Associazione di categoria, il costo annuo per addetto derivante dalla riscossione tramite ruolo ha un peso pari al 69%, mentre il costo annuo per addetto derivante dalla riscossione tramite versamenti diretti influisce per il 31%; Considerato che il costo annuo per addetto da applicare indiscriminatamente a tutti gli ambiti, indipendentemente dalle risultanze contabili, e' risultato pari a circa 94 milioni; Considerato che ai fini della determinazione del costo di gestione teorico sono stati inclusi tutti i costi diversi da quelli relativi al personale e da quelli derivanti dall'onere per le anticipazioni connesse all'obbligo del non riscosso per riscosso; Considerato che tali costi di gestione ammontano, per il sistema dei concessionari, ad oltre 750 miliardi e che si e' ritenuto di rettificare percentualmente in maniera uniforme i costi di gestione dichiarati dai concessionari stessi eccedenti la mediana nazionale (calcolata sul rapporto Costi di gestione/Ricavi totali), eccetto quelli relativi agli ambiti gestiti da commissari governativi stante la particolare situazione afferente gli ambiti in cui operano; Ritenuto che per la determinazione dell'onere dell'anticipazione teorico, ai fini del calcolo del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, non debba includersi una ordinaria incidenza media degli interessi passivi connessi alle anticipazioni dei ruoli con obbligo, che appare adeguatamente remunerata dal complesso dei compensi previsti dal predetto articolo 61, ne' si ritiene di dover riconoscere integralmente una incidenza eccezionale, in quanto si reputa che il suddetto onere sia in parte imputabile ad inefficienze gestionali delle aziende e per la parte residuale sia da imputare alle inefficienze e ritardi dell'Amministrazione; Considerato che a tal fine, si e' riconosciuto - dopo aver ricavato, per ogni concessionario, un indicatore dato dal rapporto tra Interessi passivi e Carico dei ruoli con obbligo ed avere estratto il valore corrispondente alla mediana nazionale - un importo pari al 50% dell'eventuale eccedenza del valore per singolo concessionario rispetto al valore della mediana nazionale stessa; Considerato il valore del costo teorico complessivo riconosciuto per singolo concessionario, dato dalla sommatoria dei costi del personale teorico, degli altri costi di gestione teorici e del teorico onere dell'anticipazione, determinati nel modo sopra indicato; Considerato che i ricavi teorici di ogni singolo concessionario, sono stati determinati applicando alla somma dei costi teorici predetti, un margine di profitto indifferenziato del 10%, al lordo del tasso d'inflazione programmato per il biennio 1998-1999, inteso come remunerazione media assicurata alla gestione caratteristica del servizio di riscossione, fatti salvi i casi in cui i ricavi effettivi sono superiori ai ricavi teorici, e per i quali non si e' effettuata alcuna correzione; Ritenuto che per determinare i ricavi riconosciuti ad ogni singolo concessionario, ai fini del compenso ex articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, debba tenersi conto dei fattori ambientali e territoriali, ponendo un limite ai ricavi stessi, individuato mediante il riconoscimento di un ricavo che non superi percentualmente il valore medio del rapporto tra i ricavi teorici (costi teorici incrementati del margine indifferenziato di profitto) e ricavi effettivi, utilizzando altresi' idonei fattori di correzione, che consentano di ponderare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla diversa composizione relativa, in capo ad ogni singola concessione, dei ricavi rivenienti da operazioni afferenti versamenti diretti ovvero iscrizioni a ruolo; Considerato che il limite ai ricavi da riconoscere ai concessionari e' stato individuato nella media troncata che, rispetto agli altri valori di tendenza centrale che considerano l'intero universo delle aziende concessionarie, diminuendo il campo di variazione, esclude quegli ambiti che presentano valori del rapporto notevolmente distanti dai valori centrali, e che potrebbero dunque introdurre, nel calcolo dei valori medi, elementi distorsivi scarsamente rappresentativi del sistema dei concessionari; Considerato che i fattori di correzione relativi alla diversa composizione dei ricavi da riscossione sono stati individuati utilizzando i parametri costituiti dall'incidenza dei ricavi sui ruoli erariali sul carico di ruoli erariali da riscuotere e dalla incidenza dei ricavi da versamenti diretti sui ricavi da ruoli; Ritenuto di dover applicare un meccanismo che prevede che l'ammontare dei ruoli erariali riscossi venga aumentato per tutti quegli ambiti che presentano un valore dell'indicatore "incidenza dei ricavi da ruoli sui ruoli erariali" inferiore alla mediana nazionale; Considerato che il correttivo debba essere applicato in misura integrale solo se l'ambito considerato presenta, contestualmente, anche un valore dell'altro indicatore inferiore alla mediana nazionale, ovvero in misura percentualmente inferiore qualora il singolo concessionario presenti un'incidenza dei ricavi da versamento diretto sui ricavi da ruolo superiore alla mediana nazionale, in ragione dell'esigenza di riconoscere le difficolta' della riscossione da ruoli attraverso un adeguamento teorico dei ricavi stessi, ma in misura inferiore per quei soggetti che, avendo elevati ricavi da versamenti diretti potrebbero essere indotti a trascurare la riscossione dei ruoli stessi; Considerato che il secondo dei due correttivi opera nella direzione di riconoscere come svantaggiati quegli ambiti che presentano valori dell'indicatore stesso inferiori al valore medio nazionale e che per tali ambiti i valori dei ricavi debbano essere rideterminati rapportandoli ad una percentuale della mediana nazionale; Considerato che, una volta individuato il valore dei ricavi teorici riconosciuti con il procedimento sopra descritto, questo debba essere confrontato con il valore dei ricavi prevedibili per ciascun anno del biennio 1998-1999, il cui ammontare puo' essere individuato nell'ammontare dei ricavi effettivi fatti registrare nell'anno 1996; Considerato pertanto che il valore del compenso in cifra fissa teorico da assegnare ad ogni singola concessione, e' la risultante della differenza tra il valore dei ricavi riconosciuti ed il valore dei ricavi prevedibili; Ritenuto peraltro che il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, deve fungere da strumento riequilibratore dei risultati di quelle gestioni che risentono di fattori esogeni non dipendenti dalle capacita' gestionali e che quindi il tendenziale allineamento delle singole gestioni ad un livello comune di redditivita' su base nazionale non puo' presupporre il mero ristoro ripartito sulla base degli squilibri gestionali, avente lo scopo di ripianare in tutto o in parte le perdite subite; Atteso che a tal fine si e' reso necessario applicare agli importi del compenso in cifra fissa teorico, un limite superiore rappresentato dalla percentuale di redditivita' dell'ambito che ha ottenuto il miglior risultato gestionale, al netto del compenso ex articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, in tal modo garantendo che nessun ambito ottenga, per la sola corresponsione del compenso in cifra fissa, una redditivita' maggiore di quella conseguita dall'ambito con la redditivita' piu' alta senza il predetto compenso; Considerato altresi' che gli importi del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, da attribuire alle singole concessioni, risultanti dall'applicazione della metodologia fin qui descritta, si discostano in molti casi in maniera rilevante rispetto ai valori emergenti dalla precedente determinazione del compenso stesso, sia per le variazioni apportate all'iter procedurale, sia per il tempo trascorso dall'ultima determinazione; Considerato che il fine precipuo indicato dalla norma impone di assicurare, in sede di revisione dei compensi, la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione; Ritenuto a tal fine necessario prevedere un meccanismo graduale di corresponsione del compenso nell'arco del biennio interessato, per evitare che le nuove misure dei compensi presentino, gia' dal primo anno di applicazione, differenze troppo rilevanti rispetto alle aspettative degli agenti della riscossione, inevitabilmente basate sulla misura dell'ultimo importo ricevuto; Ritenuto di poter operare in modo tale che per il primo anno del biennio considerato venga riconosciuta la meta' della differenza tra il compenso previsto per il biennio precedente e quello previsto per il biennio a venire, mentre nel secondo anno di applicazione venga corrisposto il compenso determinato con la nuova metodologia; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel modo seguente: a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000; b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo; c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse; d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.647 (lire dodicimilaseicentoquarantasette) per il 1998 e a L. 13.181 (lire tredicimilacentottantuno) per il 1999. 2. Il numero degli abitanti serviti e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Alessandria risulta pari a n. 433.947 unita'. 3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive e' quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.